Quesito: L’avvocato deve sostenere l’esame di agente sportivo?

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Nuova rubrica di Avvocaticalcio dedicata ai quesiti posti dai visitatori del nostro sito Web.

Domanda:

Ho letto il nuovo regolamento degli agenti sportivi, nel vecchio quello degli agenti di calciatori vi era la deroga per gli avvocati per operare senza abilitazione, vorrei sapere siccome non vedo traccia in questo, se di fatto c’è l’obbligo anche per i legali iscritti all’albo di dover sostenerlo vista l’incompatibilità stabilita in passato della doppia iscrizione.

 

Risposta a cura dell’Avv. Mauro Garau, Vice Presidente Avvocaticalcio

La legge di bilancio 2018 all’articolo 1 co. 373 ha disciplinato l’istituzione presso il CONI del nuovo Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, demandando al Consiglio dei Ministri con Decreto Presidenziale la definizione delle modalità di svolgimento delle prove abilitative per l’iscrizione allo stesso ed altri aspetti applicativi di ordine pratico.
La stessa norma statuisce che “agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”.
Tale ultima clausola di salvaguardia è da applicarsi certamente alla professione di avvocato iscritto nell’apposito Albo, il quale dunque interpretando la ratio legis è esonerato dal sostenere l’esame abilitativo ed alla iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi per volere espresso del Legislatore.
Tale clausola di salvaguardia è stata riportata anche nel successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.2018.

La mancata previsione esplicita nel Regolamento Coni, in quanto fonte di rango inferiore, si ritiene non possa abrogare o disporre in senso contrario a quanto previsto dal Legislatore, pertanto l’Associazione Avvocaticalcio ritiene che gli avvocati siano esonerati dal dover sostenere la prova abilitativa e a doversi iscrivere al Registro degli Agenti Sportivi, pur potendo assistere sportivi e club professionistici con pieno diritto.
Per quanto attiene all’ordinamento calcistico, deve precisarsi che il Regolamento per gli Agenti di calciatori FIGC non è stato ancora pubblicato, dunque la clausola presente nel vecchio Regolamento ben potrebbe far nuova presenza nell’emanando Regolamento.