Quesito: Gli agenti iscritti nel vecchio albo devono ripetere l’esame?

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Un nuovo quesito per la rubrica Avvocaticalcio risponde:

Domanda

Nel 2011 ho conseguito l’abilitazione come agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C. (licenza nr.XXXX) e ho rinnovato l’iscrizione all’albo fino al momento della cancellazione. Ho alcune domande da porle circa il nuovo regolamento:

• E’ vero che gli agenti in possesso della vecchia licenza hanno la possibilità di accedere all’albo senza ripetere l’esame?
• Se si, come è possibile ri-accedere ?
• Ci sono dei costi di iscrizione ?

 

Risposta a cura dell’Avv. Giacomo Luisi, membro del Direttivo Avvocaticalcio

Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale N.80 del 26/06/2018, il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, ritenuta la necessità dell’adeguamento della normativa C.O.N.I. e F.I.G.C. in materia di “Registro nazionale degli agenti sportivi” di cui all’art. 1, comma 373, Legge n. 205/17 e art. 1, DPCM 23.3.2018, per la disciplina dell’attività di agente sportivo aveva deliberato di istituire il Registro federale provvisorio degli agenti sportivi.
Pertanto ricordiamo che, al registro , potevano iscriversi:
a) cittadini italiani o di altro stato membro UE, in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31.3.2015 e che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018;
b) i soggetti iscritti al Registro FIGC tra il 1.4.2015 ed il 19.4.2018, che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018.
c) cittadini di altro stato membro UE autorizzati all’esercizio dell’attività di Procuratore Sportivo nell’ambito federale del paese di provenienza che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018.

I soggetti di cui alla lettera a) sono esentati dal rispetto delle formalità, termini e condizioni di cui al DPCM 23.3.2018 e/o dagli atti attuativi ancora da adottarsi, limitatamente al superamento delle prove abilitative.
L’iscrizione al registro provvisorio, inizialmente, era stata indicata, per tutte le categorie sopra citate, valida fino al 31 dicembre 2018 ma è stata prorogata, dalla stessa FIGC, fino al 30 giugno 2019 in attesa di successive disposizioni attuative ed integrative al Regolamento Coni degli Agenti Sportivi previste dopo la conclusione della prova abilitativa.
La richiesta di iscrizione al Registro provvisorio non prevede , in via del tutto temporanea, alcun costo e dovrà essere formalizzata sui moduli ufficiali reperibili sul sito della FIGC da trasmettersi in via telematica all’indirizzo PEC figc.agenti@pec.figc.it. o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.