La posizione di Avvocaticalcio sul Regolamento Agenti Sportivi

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Il Consiglio Federale F.I.G.C. dello scorso 8 giugno ha stabilito che le sessioni di calciomercato 2020/2021 avranno decorrenza dal 1 settembre al 5 ottobre 2020 e dal 4 al 31 gennaio 2021. Si attende il Comunicato Ufficiale sui termini e le disposizioni regolamentari.

L’Associazione Avvocaticalcio, a tal proposito, coglie l’occasione per chiarire a beneficio dei propri iscritti e dei Colleghi operanti professionalmente in ambito calcistico nell’assistenza di atleti e Club, quale sia la propria ferma posizione in merito all’attività –impropriamente detta- di agente sportivo svolta dagli avvocati regolarmente iscritti al proprio Albo di competenza, anche alla luce delle recenti modifiche del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. emendato in data 14 maggio 2020.

Preliminarmente è utile definire la figura dell’Agente Sportivo, così come disciplinata dalla legge e dai regolamenti, al fine di poter meglio tratteggiare tanto le differenze quanto gli aspetti comuni esistenti tra l’attività svolta dall’Agente sportivo e quella svolta dall’Avvocato in ambito sportivo (in particolare calcistico).
L’Agente sportivo, così come disciplinato dalla Legge n. 205/2017 all’art. 1 comma 373, dal Regolamento C.O.N.I. e dal Regolamento F.I.G.C., è colui che mette in relazione due o più soggetti ai fini della costituzione, della modificazione, del rinnovo o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica, del trasferimento dei diritti di prestazione sportiva professionistica e del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.
Civilisticamente si tratta di attività di intermediazione più che di agenzia posto che, a mente dell’art. 1754 c.c. “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare […]”. Diversa è l’attività dell’agente propriamente detto, in quanto, ai sensi dell’art. 1742 c.c. “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. […]” .
L’Agente Sportivo, quindi, è un mediatore o intermediario legittimato dalla legge ad operare, a seguito di iscrizione al Registro C.O.N.I. e, con riferimento al calcio, al Registro federale F.I.G.C.
Egli, inoltre, ai sensi degli artt. 21 co. 4 (Reg. Coni) e 5.4 co. 10 (Reg. Figc), può assistere anche più parti nel medesimo affare, facoltà, tuttavia, che parrebbe inconciliabile con il divieto di conflitto di interessi.
Veniamo ora all’attività svolta dall’Avvocato in sede di calciomercato.
Facendo un breve excursus storico, già il Regolamento Agenti F.I.F.A. del 2008 prevedeva il divieto per calciatori e Società di avvalersi, durante le negoziazioni, di una persona che non fosse Agente di calciatori, salvo le deroghe espressamente previste dall’art. 4 co. 2 del Regolamento in questione a favore di coloro che avessero la qualifica di Avvocato in conformità alle leggi del proprio Stato.
Allo stesso modo, il Regolamento Agenti della F.I.G.C. del 2010, all’art. 5 co. 1, prevedeva una clausola che riconosceva espressamente l’Avvocato quale soggetto legittimato ad assistere calciatori e Club al pari degli Agenti iscritti all’Albo.
Come noto, dopo un breve periodo di deregulation della professione di Agente di calciatori voluta nel 2015 dalla FIFA e recepita dalle singole federazioni nazionali, la Legge n. 205/2017 all’art. 1 comma 373, ha riconosciuto e disciplinato nel nostro Ordinamento la professione di Agente Sportivo estendendola, oltre al calcio, anche ad altre federazioni professionistiche, e prevedendo espressamente, anche in questo caso, una clausola di salvaguardia ai sensi della quale è disposto il divieto per atleti e Società professionistiche di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge[1].
La clausola, avente rango di fonte primaria, è stata riportata anche nei regolamenti di fonte secondaria del C.O.N.I. (art. 21 comma 6) e F.I.G.C. (art. 2.5).
La legge ed i regolamenti attualmente vigenti, pertanto, sulla falsa riga dei precedenti regolamenti in materia, legittimano l’Avvocato a svolgere attività di “Agente Sportivo” senza necessità di iscrizione presso il Registro Agenti.
È bene chiarire che l’iscrizione all’Albo degli Avvocati non è titolo abilitativo per l’iscrizione al Registro ex art. 4 lett. J) del nuovo Regolamento Agenti C.O.N.I. , ma consente ad atleti e Società di farsi assistere non solo da Agenti iscritti al Registro, ma anche da Avvocati.
Chiarita la legittimazione dell’Avvocato ad operare in sede di calciomercato, si ritiene utile delineare i contorni dell’attività professionale da questi prestata a favore di calciatori e/o Società sportive.
L’Avvocato che assiste calciatori o Club è un soggetto esterno all’ordinamento federale, ne deriva che il proprio mandato non necessita di deposito presso la Federazione e non è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva e della Commissione agenti. Tuttavia, poiché il mandato dispiegherà effetti in un ordinamento differente da quello statale, nei rapporti tra Avvocato e cliente, devono essere rispettate anche le norme interne all’Ordinamento sportivo.
Si sottolinea, inoltre, che l’Avvocato, (a differenza dell’Agente Sportivo iscritto al Registro che svolge legittimamente attività di intermediazione), non mette in relazione due o più parti ma, con riferimento ad ogni singolo “affare” assiste una sola parte e, nel suo esclusivo interesse, offre assistenza qualificata per la negoziazione e la stipula del contratto di lavoro sportivo professionistico, del contratto di trasferimento dei relativi diritti di prestazione sportiva e del tesseramento del calciatore[2].
L’Avvocato non svolge, pertanto, attività di intermediazione, vietata espressamente dalla Legge professionale forense. Tuttavia non può essere confinato dalle interpretazioni restrittive dei regolamenti ad una attività di mera assistenza legale in occasione della firma del contratto, ma a buon diritto può ottenere da calciatori o club il mandato per la negoziazione dello stesso, attività precedente e propedeutica alla redazione finale ed alla firma.
Come detto, l’Avvocato iscritto al proprio Albo non necessita di sottoporsi all’esame per poter svolgere l’attività di “procuratore sportivo”, tuttavia è tenuto a rispettare, tra le altre, due fondamentali norme del Codice deontologico forense, il quale impone all’art. 14 il dovere di competenza, in base al quale “L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza” e, all’art. 15, il dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, disponendo che “L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente”.
I doveri deontologici di competenza e aggiornamento sono garanzia tanto per i calciatori quanto per i Club assistiti e rappresentano un pilastro fondamentale che sorregge la clausola di salvaguardia prevista dalla normativa sugli Agenti Sportivi che, anche sulla base di tale presupposto, fa salve le competenze professionali riconosciute per legge dall’obbligo di esame abilitativo e iscrizione al Registro. L’altro pilastro è l’aver superato l’esame di Stato abilitativo alla Professione forense che implica, unitamente ai doveri deontologici richiamati, un bagaglio di conoscenze nelle materie giuridiche in capo all’Avvocato che lo esonera dall’ulteriore accertamento mediante la prova d’esame C.O.N.I. e F.I.G.C.

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In conclusione, dalla complessiva lettura ed interpretazione della sopra richiamata normativa di settore vigente, si ritiene che calciatori e società possano legittimamente conferire all’Avvocato iscritto al proprio Albo di competenza, il mandato per l’assistenza, la negoziazione e la stipula del contratto di lavoro sportivo professionistico, del contratto di trasferimento dei relativi diritti di prestazione sportiva e del tesseramento del calciatore, senza incorrere in alcuna violazione regolamentare.
Sul punto, Avvocaticalcio avanzerà comunque nelle sedi istituzionali competenti le più opportune istanze, affinché nei regolamenti C.O.N.I. e F.I.G.C. e/o nei commentari ufficiali di interpretazione autentica degli stessi, sia data chiara interpretazione della clausola “fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge” nei termini di cui sopra.
Da quanto sopra esposto si evince evidentemente che, anche in occasione delle prossime sessioni di calciomercato 2020/2021, i Colleghi regolarmente iscritti al proprio Albo di competenza, ben potranno continuare ad offrire ad atleti e Club la propria assistenza e consulenza nelle trattative e negoziazioni contrattuali, nel pieno rispetto della legge professionale forense, dei doveri deontologici e delle norme interne all’Ordinamento federale.

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[1] È opportuno evidenziare che la Legge Professionale Forense è l’unica legge professionale che riconosca la competenza per l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale (art. 2 co. 6 L.P.F.), quale ad esempio la negoziazione del contratto di lavoro sportivo professionistico tra un atleta ed un Club.
Quindi, per quanto il Legislatore e poi il C.O.N.I. e la F.I.G.C. abbiano adottato una formula piuttosto generica, è evidente che in termini pratici, all’esito dell’esame delle leggi che disciplinano le professioni riconosciute dal nostro Ordinamento, la clausola sia riferibile unicamente alla professione forense e, quindi, agli avvocati.

[2] L’attività di consulenza professionale può essere prestata anche a favore di calciatori non professionisti e giovani di serie (se minori il mandato deve essere firmato dai genitori), al fine di rendere edotto il calciatore dei diritti e doveri derivanti dal proprio status secondo la normativa federale.