
La FIGC in data 17 aprile 2019 con C.U. n 102/A ha emanato il proprio Regolamento Agenti Sportivi, che disciplina l’attività di agente sportivo in ambito calcistico. Dopo il CONI che ha disciplinato in ambito generale per tutti gli sport professionistici l’attività di agente sportivo e le modalità di accesso alla professione, ora anche la FIGC ha inquadrato formalmente l’attività di agente sportivo all’interno dell’ordinamento federale.
Con il nuovo Regolamento FIGC è prevista una prova speciale dell’esame di abilitazione alla professione al quale possono accedere solo coloro che abbiano superato la prova generale scritta e orale presso il CONI. La ratio è di garantire che accedano alla professione soltanto soggetti in possesso di determinati standard di preparazione e conoscenza delle materie giuridiche e sportive a tutela della qualità della prestazione di assistenza ad atleti e club.
Analizzando il Regolamento dal punto di vista dell’associazione Avvocaticalcio, è di primaria importanza il riconoscimento della figura professionalmente qualificata anche in ambito calcistico dell’avvocato.
Difatti, come fortemente voluto da Avvocaticalcio, è presente nel Regolamento federale all’art. 5.4, una norma per la quale è fatto divieto a club e calciatori di avvalersi dell’opera di un soggetto non iscritto al Registro federale salvo che si tratti di un avvocato regolarmente iscritto nel relativo Albo professionale, in conformità alla normativa statale e sportiva vigente.
E’ dunque riconosciuta, così come nel precedente Regolamento Agenti FIGC pre-deregulation, la figura dell’avvocato quale soggetto abilitato ex se, all’assistenza di calciatori e società in sede di tesseramento, contrattazione e stipula del contratto di lavoro sportivo professionistico o cessione dello stesso, senza onere di superamento della prova abilitativa e successiva iscrizione al Registro federale.
E’ opportuno però sottolineare come l’avvocato che operi all’interno del perimetro normativo della FIGC debba rispettare tanto la normativa statale e quindi in primis la Legge professionale forense, quanto la normativa sportiva ed in particolare le norme della FIGC. La prima conseguenza che balza all’attenzione dell’interprete leggendo in combinato disposto il nuovo Regolamento, la Legge professionale ed il codice deontologico forense è che certamente l’avvocato a differenza dell’agente sportivo non potrà agire in conflitto di interessi quindi non potrà ricevere il mandato da più parti coinvolte nel medesimo “affare”, allo stesso modo, formalmente, l’attività sarà prettamente di consulenza e assistenza a favore del proprio cliente (club o atleta) in sede di tesseramento, stipula del contratto di lavoro sportivo o di cessione dello stesso, e non di intermediazione tra club e atleta, o tra due club.
All’articolo 3.5 è previsto un obbligo di aggiornamento, pertanto gli agenti dovranno frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale per un minimo di 20 ore annuali organizzati e/o accreditati dalla FIGC. In tal senso Avvocaticalcio sarà attiva nell’organizzazione di specifici corsi rivolti agli agenti.
Meno condivisibili sono le norme relative all’imposizione della gratuità dell’attività in caso di calciatori minori e nel caso di sottoscrizione di contratto di lavoro sportivo ai minimi federali sia per calciatori minori che per over 18, anche laddove il mandato intercorra tra agente e club.
Altresì non condivisibile è la norma che consente al cittadino non comunitario di svolgere l’attività di agente sportivo in Italia semplicemente sottoscrivendo un “accordo” con agente italiano. Si svilisce così l’intento sopra elogiato di far accedere al calciomercato solo professionisti in possesso di conoscenze giuridico-sportive certificate. Nel Mondo, a seguito della deregulation FIFA, ogni federazione calcistica ha requisiti di accesso alla professione diversi, più o meno rigidi, si aprono così le maglie a figure non qualificate ed al rischio concreto che ad agenti italiani venga offerto di operare da meri prestanome a favore di agenti o pseudo agenti extra-comunitari.
L’auspicio è che resti aperto il tavolo del confronto tra la Federazione e le associazioni di categoria affinché si possano limare anche tali aspetti di criticità.
Articolo a cura dell’Avv. Mauro Garau, Vice Presidente Avvocaticalcio.
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