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Chi Siamo

Avvocaticalcio è un’associazione che punta al riconoscimento e allo sviluppo della professione dell’avvocato operante in ambito calcistico, con particolare riferimento alla qualità dei servizi che lo stesso può offrire nella sua attività di assistenza e consulenza a calciatori e società di calcio.
Presidente dell'Associazione in carica è l’avvocato Claudio Pasqualin, già vice presidente Assocalciatori, procuratore calcistico, ed opinionista televisivo.

Il Consiglio Direttivo

STATUTO AVVOCATICALCIO

È costituita in Milano, l’Associazione denominata ” Lawyers For Players” con sede sociale in Roma Via Valadier 53. Con delibera dello stesso Consiglio Direttivo potrà essere trasferito l’indirizzo della sede sociale.

L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’associazione ha per scopo di promuovere, attraverso le iniziative ritenute più opportune, lo sviluppo ed il riconoscimento, sul piano professionale, giuridico ed economico dell’ Avvocato operante in ambito calcistico ed in particolare nell’attività di assistenza a calciatori e società di calcio, tutelandone l’immagine ed ogni altro aspetto riguardante la sua attività.
In particolare l’attività sociale verrà svolta per valorizzare il patrimonio giuridico nella materia calcistica, la professionalità dell’Avvocato esperto di diritto del calcio, nonchè la qualità dei servizi che lo stesso può offrire, al fine di qualificare al meglio la professione del giurista nel mondo del calcio. Tale scopo verrà perseguito:

  • Favorendo la nascita e la conoscenza del Diritto del Calcio, inteso come particolare settore del diritto sportivo, nonchè delle relazioni giuridico – sportive che si sviluppano nel mondo del calcio, attraverso l’incontro di studiosi ed operatori;
  • In campo internazionale favorendo la nascita di analoghe associazioni di Avvocati in altri paesi, intensificando i rapporti con esse, la dove già esistono, con l’obiettivo di creare una associazione degli Avvocati internazionale che faccia propri gli scopi istituzionali indicati nel presente statuto.
  • Favorendo la diffusione di un codice etico e deontologico proprio della categoria professionale degli avvocati, in tutti i rapporti del mondo del Calcio;
  • Organizzando convegni, corsi professionali, manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, volti alla diffusione dei valori dell’Associazione.

La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria.

Coloro che desiderano iscriversi all’Associazione dovranno indirizzare apposita domanda al Consiglio Direttivo presso la sede della Associazione ed essere contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente iscritti presso l’Albo Forense di competenza;
  • esercitare abitualmente e/o prevalentemente l’attività di assistenza a calciatori professionisti e/o società di calcio professionistiche a livello nazionale o internazionale, con particolare riferimento alla conclusione di contratti di prestazione sportiva e/o trasferimento di calciatori.
  • Possono iscriversi alla associazione gli avvocati che non abbiano rinnovato l’iscrizione all’ordine perchè in attesa di pensione o già beneficiari della stessa.

L’iscrizione e la permanenza nella Associazione è incompatibile con:

  • qualsiasi incarico rilevante per l’ordinamento sportivo nell’ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società,associazione o organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
  • con il possesso di partecipazioni anche indirette di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive.
  • In ogni caso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
  • godimento dei diritti civili;
  • non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni sportive per illecito sportivo, né essere stato dichiarato interdetto, fallito o inabilitato, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, eccezion fatta per i casi di grave illecito sportivo.

Tutte le comunicazioni ai soci verranno effettuate al domicilio indicato nella domanda di iscrizione e/o in quello successivamente comunicato in caso di variazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La domanda di ammissione all’associazione deve essere accompagnata da autocertificazione sostitutiva di:

  • certificato di nascita;
  • certificato di cittadinanza;
  • certificato di residenza;
  • certificato generale (casellario giudiziale) o altro documento analogo che coloro che non possiedono la cittadinanza italiana;
  • certificato dei carichi pendenti del competente Tribunale o altro documento analogo per coloro che non possiedono la cittadinanza italiana.

Sulla domanda di ammissione all’associazione decide il Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione.L’ammissione o la decisione di rigetto della domanda sono comunicate all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione di rigetto della domanda è comunicata con la restituzione dei documenti presentati e non è impugnabile, ma non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
  • provvedimento disciplinare;

Gli organi sociali sono:

  • Il Presidente;
  • I Vicepresidenti (n. 2);
  • Il/i Presidente/i Onorario/i;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • l’Assemblea Generale dei soci;
  • Segretario Generale;
  • Il Tesoriere (opzionale);
  • Il Collegio dei Revisori Contabili;
  • Il Collegio dei Probiviri;

L’assemblea potrà nominare uno o più Presidenti Onorari scegliendoli fra soggetti all’interno o all’esterno della Associazione che posseggano qualità professionali, etiche e morali di indiscusso valore.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Presidente Onorario specifiche deleghe che egli possa adempiere proprio in virtù delle qualità possedute e che ne hanno determinato la nomina.

Il Presidente Onorario dovrà anche garantire con la sua presenza all’interno della Associazione, il rispetto dell’indirizzo politico istituzionale della stessa e la conformità ai principi sanciti dal presente Statuto.

Il Presidente Onorario rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Associazione è designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Egli ha la rappresentanza legale della Associazione e cura di organizzare l’attività in base agli orientamenti fissati dal Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento o assenza, la Presidenza è assunta da uno dei due Vicepresidenti nominato dal Consiglio Direttivo.

La Vicepresidenza è composta da due Vicepresidenti eletti dal Consiglio Direttivo.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività.

Il vice presidente designato da Consiglio Direttivo rappresenta la associazione in tutti i casi di impedimento del Presidente.

Non hanno la rappresentanza legale della società.

La segreteria è retta da un Segretario Generale nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli svolge i compiti esecutivi affidatigli dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale potrà avvalersi dell’opera di uno o più collaboratori.

Il Segretario Generale dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e qualora dal Consiglio Direttivo gli siano affidate le mansioni da tesoriere svolge i compiti indicati all’art 13 seguente.

E’ nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche fra coloro che non sono soci della Associazione.

Il Consiglio Direttivo può affidare al Segretario Generale le funzioni di tesoriere.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. È depositario dei fondi dell’associazione, ne cura la contabilità e predispone il bilancio.

Provvede alla riscossione ed ai pagamenti congiuntamente o disgiuntamente al Presidente o al Segretario secondo le regole determinate dal Consiglio Direttivo.

Predispone la relazione di accompagnamento del bilancio.

Il Consiglio Direttivo esercita il controllo sulla gestione dei fondi della associazione.

Il Consiglio Direttivo è inizialmente composto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea, il Segretario ed il Tesoriere.

In qualunque momento il Consiglio Direttivo può cooptare il numero dei Consiglieri mancanti fino al numero massimo previsto, salva conferma dell’Assemblea alla prima riunione successiva.

Nel caso in cui nelle votazioni per eleggere i consiglieri, due o più candidati riportino il medesimo numero di voti, prevale il voto del presidente.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo o il Segretario Generale, sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche e su incarico del Consiglio stesso, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di Consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione e potrà emanare eventuali regolamenti e modificarli.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e le modalità della delega.

Spetterà al Consiglio Direttivo la determinazione dell’ammontare delle quote associative.

Spetta al Consiglio Direttivo delegare al Presidente Onorario specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato, oltre che nei casi di legge, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede della associazione o altrove, purché in Italia, con qualsiasi modalità di convocazione e con preavviso di tre giorni.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e sempre che alla riunione partecipino almeno la metà più uno, dei suoi componenti effettivi.

Saranno comunque valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo adottate in riunioni indette senza l’osservanza delle modalità di convocazione, purché a tali riunioni siano presenti tutti i suoi componenti.

Nelle procedure atte a verificare comportamenti disciplinarmente rilevanti dei singoli soci, il Consiglio Direttivo delega ad uno o più dei propri componenti la istruzione della procedura disciplinare, nel rispetto di quanto stabiloto dall’art 21.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • Redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all’assemblea;
  • Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno un terzo dei soci;
  • Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  • Nominare alla prima riunione il il Presidente, i Vicepresidenti, , il Segretario Generale, il Tesoriere ed assegnare loro o revocare specifiche deleghe;
  • Irrogare le sanzioni disciplinari su richiesta dei soci anche singolarmente;
  • Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
  • Istituire nuovi organi sociali e/o modificare quelli attuali, salva ratifica dell’Assemblea alla prima riunione successiva;
  • Attribuire al Segretario Generale le funzioni da tesoriere o nominare un tesoriere;
  • Qualunque altre iniziativa necessaria per la gestione della associazione;

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Verrà indetta almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura.

La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata, telex, telefax o posta elettronica ai soci all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o in quello comunicato successivamente, in caso di modifica dello stesso.

La comunicazione dovrà essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie possono aver luogo in prima convocazione o in seconda convocazione che potrà aver luogo un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

L’Assemblea, all’uopo convocata in sede elettiva, elegge i membri del Consiglio Direttivo, quelli del Collegio dei Probiviri e dei Revisori Contabili alla scadenza del loro mandato.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nei confronti degli associati che, con la loro condotta violino i principi della lealtà, probità e rettitudine civile, può essere promosso, su iniziativa anche di uno solo degli iscritti, un procedimento disciplinare di competenza del Consiglio Direttivo, il quale potrà archiviarlo o adottare uno dei seguente provvedimenti:

  1. Richiamo verbale;
  2. Deplorazione scritta;
  3. Sospensione temporanea della qualità di associato;
  4. Esclusione definitiva della associazione.

Prima di deliberare sull’azione disciplinare, il consiglio direttivo deve comunicare per iscritto agli interessati l’inizio del procedimento a loro carico, fissando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione degli atti che devono essere inviati o depositati esclusivamente presso la sede dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo delibererà entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione degli atti difensivi.

Il provvedimento di esclusione definitiva dalla associazione dovrà essere deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e dovrà essere pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

I provvedimenti adottati nei confronti degli associati devono essere, a cura del segretario, comunicati per iscritto agli interessati presso il domicilio indicato nella domanda di iscrizione, o in quello successivamente comunicato in caso di modificazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli interessati possono ricorrere con atto scritto da inviare a mezzo raccomandata A.R. o depositare presso la sede della associazione, entro il termine tassativo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri, il quale deciderà con le modalità di cui all’art. 22 del presente statuto.

La decisione del collegio dei probiviri è definitiva e deve essere comunicata per iscritto al ricorrente dai Presidenti dell’Associazione.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri, eletti come all’art. 17 m), e nel proprio ambito nomina il Presidente.

Dura in carica cinque anni.

Il Collegio dei Revisori Contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.

Il Collegio dei Revisori Contabili rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

E’ composto da tre membri, eletti come indicato all’art. 17 m) , fra persone anche non associate e di riconosciuto prestigio.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, in qualità di arbitro semplice ed irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo di cui all’art. 625 c.p.c.:

  • Sui ricorsi avverso le delibere del Consiglio Direttivo con le quali siano state irrogate sanzioni disciplinari;
  • Sulle eventuali controversie tra gli associati;
  • Su ogni questione che possa insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente statuto.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; entro sei mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio dovrà essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria degli associati il bilancio annuale.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale netto sarà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità, secondo le deliberazioni della assemblea.

L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.

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